NORME ANTINCENDIO
Norme antincendio sul controllo periodico, revisione programmata collaudo estintori e impianti antincendio.
Estintori e impianti: Norme antincendio
Norme Antincendio. Riassunto delle principali norme in materia di antincendio. Il testo riportato in questo sito è un estratto della normativa integrale pubblicata il 25 luglio 2024, alcune parti possono essere state omesse e/o modificate e possono richiedere un aggiornamento periodico. Il presente testo non fa fede come testo integrale o testo normativo. Per la norma completa e il testo integrale si raccomanda di consultare la norma UNI 9994-1:2024 disponibile presso l’ente UNI, Ente Nazionale Italiano di Unificazione.
Norma UNI 9994-1:2024
Riassunto delle principali norme in materia di antincendio.
Controllo iniziale, sorveglianza, controllo periodico, revisione programmata ed il collaudo degli estintori di incendio, quale norma seguire?
Norma UNI 9994-1:2024 va a sostituire la norma UNI 9994:2013
Il 25 luglio 2024 dopo 11 anni è stata diffusa la nuova norma per gli estintori di incendio nella sua parte 1, la norma UNI 9994-1:2024 va a sostituire la norma UNI 9994-1:2013.
Qui sotto riportiamo le parti principali e più importanti della nuova normativa, per il testo integrale e completo si rimanda alla norma UNI 9994-1:2024 disponibile presso l’ente UNI.
Con l’introduzione della nuova norma UNI 994-1:2024 viene rafforzati alcuni concetti presenti nella vecchia UNI 9994-1:2013 come:
- Tutti i componenti e gli agenti estinguenti devono essere identici a quelli del prototipo autorizzato. È obbligatoria la dichiarazione di conformità e il rispetto del libretto d’uso e manutenzione.
- Una nuova classificazione dettagliata per gli estintori a base d’acqua, in base a:
- Tipo di pressurizzazione (permanente o ausiliaria)
- Tipo di serbatoio (inox, alluminio, plastificato)
- Tipo di agente estinguente (acqua pura, con additivi, fluorine free)
- Chiarimenti in merito alla sorveglianza, che può essere svolta da persone informate, anche non tecniche, purché sotto responsabilità del responsabile antincendio.
- Modifica di alcune periodicità tra revisione programmata e collaudo (es. revisione ogni 60 mesi per molti estintori), ma ridotte per estintori con serbatoi plastificati e additivi fluorine free.
- Maggiore attenzione alla gestione dei rifiuti (agenti estinguenti, componenti, estintori dismessi) secondo il D.Lgs. 152/2006.
- Un elenco più dettagliato dei casi in cui un estintore deve essere ritirato dal servizio (es. oltre 18 anni, marcature illeggibili, componenti non reperibili).
- Rafforzata la necessità di registro aggiornato, documento di manutenzione e cartellino conforme. È ammessa anche la gestione informatizzata.
Norme di riferimento (UNI 9994 – 1:2024, Bibliografia)
- Decreto Ministeriale 6 marzo 1992 “Norme tecniche e procedurali per la classificazione della capacità estinguente e per l’omologazione degli estintori carrellati di incendio” (GU del 19 marzo 1992, N° 66)
- Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, N° 93 “Attuazione della Direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione” (GU del 18 aprile 2000, N° 91)
- Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 26 Attuazione della Direttiva 2014/68/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione(rifusione). (GU del 04 marzo 2016, N°53)
- Decreto 1° dicembre 2004, N° 329 Ministero delle Attività Produttive. Regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all’articolo 19 del Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, N° 93
- Decreto Ministeriale 7 gennaio 2005 Ministero dell’Interno. Norme tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione di estintori portatili di incendio. (GU del 4 febbraio 2005, N° 28)
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N° 152 “Norme in materia ambientale”
- Decreto del Presidente della Repubblica del 1° agosto 2011, N° 151 “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4 – quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, N° 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, N° 122”
- Decreto 11 aprile 2011 Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, N° 81, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo.
- UNI EN 671-3:2009 Sistemi fissi di estinzione incendi – Sistemi equipaggiati con tubazioni – Parte 3: Manutenzione dei naspi antincendio con tubazioni semirigide e idranti a muro con tubazioni flessibili
- UNI EN 13306:2010 Manutenzione – Terminologia di manutenzione
Quali sono i termini e le definizioni utilizzate nella norma UNI 9994-1:2024? (UNI 9994-1:2024, punto 3)
3.1 termini relativi al prodotto
3.1.1 Agente estinguente:
Sostanza contenuta nell’estintore che determina l’estinzione dell’incendio
3.1.2 Carica di un estintore:
Quantità di agente estinguente contenuta nell’estintore, espressa in volume (litri) per gli estintori a base d’acqua e in massa (kilogrammi) per gli altri estintori
3.1.3 Cartellino di manutenzione:
Documento che attesta la tipologia di interventi eseguiti in conformità alla presente norma
3.1.4 Classificazione:
Gli estintori, in relazione all’agente estinguente in essi contenuto, si suddividono in:
-estintori a base d’acqua (compresi quelli a schiuma)
– estintori a polvere
– estintori a biossido di carbonio (CO2)
– estintori a idrocarburi alogenati (vedere punto 4.6.2 della norma UNI 9994-1:2024).
3.1.5 estintore d’incendio:
Apparecchio contenente un agente estinguente che può essere espulso per mezzo della pressione interna e diretto su un incendio
Nota: La pressione può essere permanente (estintori a pressione permanente) oppure ottenuta dal rilascio di un gas propellente da una bombola separata (estintori a cartuccia) o a pressione ausiliaria.
3.1.6 estintore d’incendio portatile:
Estintore d’incendio progettato per essere trasportato e azionato a mano e di massa complessiva lorda non maggiore di 20 kg in condizioni operative
3.1.7 estintore d’incendio carrellato:
Estintore progettato per essere trasportato e azionato a mano, con una massa complessiva lorda maggiore di 20 kg
3.1.8 estintore in esercizio:
Estintore portatile e carrellato idoneo per la protezione antincendio, compresi quelli adibiti a scorta
Nota: Un estintore d’incendio carrellato è montato su ruote. Nella presente norma l’estintore d’incendio carrellato viene denominato “estintore”.
3.1.9 estintore installato:
Estintore in esercizio collocato nell’area che protegge con posizione prestabilita e segnalata secondo appropriate modalità di installazione.
3.1.10 iscrizioni e marcature:
– Insieme delle seguenti informazioni poste sul corpo dell’estintore: etichetta dell’estintore (per esempio vedere UNI EN 3-7)
– dichiarazione di conformità al prototipo autorizzato1), ove previsto
– marcatura punzonata sul serbatoio con identificazione del produttore, anno di costruzione, marcatura CE se l’estintore è stato immesso sul mercato a partire dal 29 maggio 2002
– matricola o lotto; pressione di prova del serbatoio (PT Pressure test)
3.1.11 manuale d’uso e manutenzione dell’estintore:
– Documento recante le istruzioni operative, riguardanti l’uso e la manutenzione, rilasciato dal produttore in riferimento alle disposizioni vigenti)
3.1.12 prototipo autorizzato:
-Esemplare di estintore d’incendio uguale a tutti gli esemplari sottoposti alle prove i cui esiti hanno determinato la costituzione del certificato positivo e il rilascio del corrispondente atto autorizzativo (omologazione, certificato CE, SCIA) all’immissione in commercio
3.2 Termini relativi alle attività
3.2.1 manutenzione:
Combinazione di tutte le azioni tecniche, amministrative e gestionali, durante il ciclo di vita di un’entità, destinate a mantenerla o a riportarla in uno stato in cui possa eseguire la funzione richiesta
3.3 Termini relativi a personale ed aziende
3.3.1 azienda di manutenzione:
Azienda che abbia attività prevalente nel settore antincendio, e che abbia nel proprio oggetto sociale l’attività di manutenzione di estintori, organizzata e strutturata per tale finalità e dotata di persone competenti
3.3.2 persona addetta alla sorveglianza:
Persona che abbia ricevuto adeguate informazioni atte a controllare lo stato dell’estintore
3.3.3 persona competente (o tecnico manutentore):
Persona dotata della necessaria formazione ed esperienza che ha accesso ad attrezzature, apparecchiature ed informazioni, manuali e conoscenze significative di qualsiasi procedura speciale raccomandata dal produttore di un estintore, in grado di eseguire su detto estintore le procedure di manutenzione specificate dalla presente norma
3.3.4 persona responsabile:
Persona responsabile di predisporre le misure di sicurezza antincendio appropriate per l’edificio o supervisionarne il rispetto
Nota: In funzione delle regolamentazioni nazionali la persona responsabile potrebbe essere sia l’utilizzatore sia il proprietario degli immobili.
3.3.5 produttore:
Il fabbricante residente in uno dei Paesi dell’Unione Europea, ovvero in uno dei Paesi costituenti l’accordo SEE, nonché ogni persona che, avanzando l’istanza per l’effettuazione delle prove ai fini della conseguente richiesta di autorizzazione, si presenti come fabbricante dello stesso purché residente in uno dei Paesi dell’Unione Europea, ovvero in uno dei Paesi costituenti l’accordo SEE
Quali sono le attività e la periodicità delle stesse per la manutenzione degli estintori? (UNI 9994-1:2024, punto 4)
La persona responsabile deve:
- Predisporre un programma di manutenzione secondo il prospetto 1 della norma UNI 9994-1:2024.
- Tenere registrazioni delle ispezioni effettuate (registro, cartellini, documenti).
- Effettuare la sorveglianza degli estintori (o delegarla a personale informato).
- Affidare la manutenzione tecnica a persone competenti o aziende qualificate.
- Valutare ulteriori controlli in base al rischio specifico dell’attività.
Attività di sorveglianza e manutenzione (4.2):
La manutenzione degli estintori è strutturata in attività distinte, deve essere effettuata con la periodicità massima indicata nel prospetto 1 della norma UNI 9994-1:2024.
Le attività sono così denominate:
– sorveglianza
– controllo iniziale
– controllo periodico
– revisione programmata
– collaudo
– manutenzione straordinaria
Qualsiasi attività che richiede lo smontaggio della valvola deve prevedere un rimontaggio eseguito con idonei strumenti (per esempio chiavi dinamometriche).
Fasi e periodicità (estrapolato del prospetto 1 della norma UNI 9994-1:2024)
4.3 Sorveglianza
La sorveglianza degli estintori è un’attività di prevenzione che deve essere svolta dalla persona responsabile o da personale da essa incaricato, purché adeguatamente informato.
Questa attività ha lo scopo di verificare visivamente che ogni estintore sia in buone condizioni, correttamente posizionato, accessibile, segnalato e pronto all’uso. Si controllano anche l’integrità fisica dell’estintore, la leggibilità delle iscrizioni, la presenza del cartellino di manutenzione e, se presente, che l’indicatore di pressione sia nel campo verde.
La frequenza della sorveglianza non è fissa, ma viene stabilita dalla persona responsabile in base al livello di rischio di incendio presente nell’ambiente.
Ogni sorveglianza deve essere registrata, ed eventuali anomalie devono essere segnalate immediatamente per permettere l’adozione di misure correttive.
4.4 Controllo iniziale
Il controllo iniziale è un’operazione fondamentale che deve essere eseguita dall’azienda di manutenzione subentrante, anche in concomitanza con il primo controllo periodico.
Questa attività serve a verificare la conformità e l’idoneità degli estintori presi in carico per la manutenzione. Il manutentore subentrante ha la responsabilità di garantire la continuità e la correttezza delle operazioni precedenti, e può decidere di anticipare la revisione se lo ritiene necessario.
Durante il controllo iniziale, devono essere effettuate le seguenti verifiche:
- Che l’estintore non rientri tra quelli da mettere fuori servizio (vedi punto 6 della norma UNI 9994-1:2024).
- Che le iscrizioni e marcature siano presenti e leggibili (come da punto 3.1.10).
- Che siano disponibili le registrazioni delle manutenzioni precedenti.
- Che sia presente, ove previsto, il libretto d’uso e manutenzione del produttore.
Se vengono riscontrate anomalie non risolvibili immediatamente, l’estintore deve essere dichiarato non idoneo, etichettato con la dicitura “ESTINTORE FUORI SERVIZIO”, e tale stato deve essere riportato anche sul cartellino di manutenzione.
4.5 Controllo periodico
Il controllo periodico è un’attività di prevenzione fondamentale per garantire l’efficienza degli estintori portatili e carrellati. Deve essere eseguito da una persona competente con una frequenza massima di sei mesi, entro la fine del mese di competenza.
Durante il controllo, si effettuano verifiche tecniche e funzionali, tra cui:
- Tutti i controlli previsti nella fase di sorveglianza.
- Presenza e validità del cartellino di manutenzione.
- Controllo della pressione interna per estintori a pressione permanente, con strumenti indipendenti.
- Pesatura per estintori a CO₂, per verificare lo stato di carica.
- Verifica della carica e del tipo di bombola di gas ausiliario, se presente.
- Controllo dello stato del rivestimento interno nei serbatoi plastificati a base d’acqua.
- Assenza di anomalie fisiche: ugelli ostruiti, perdite, corrosione, danni a tubi, maniglie, ruote o serbatoio.
Gli strumenti utilizzati devono essere tarati o verificati regolarmente, e i risultati delle tarature devono essere registrati.
Se vengono riscontrate anomalie che non possono essere corrette immediatamente, l’estintore deve essere messo fuori servizio, etichettato come tale, e la condizione deve essere riportata sul cartellino di manutenzione. La persona responsabile deve essere informata tempestivamente.
4.6 Revisione Programmata
La revisione programmata è un’attività tecnica di prevenzione che deve essere eseguita da una persona competente con una frequenza massima stabilita nel prospetto 2 della norma UNI 9994-1:2024, in base al tipo di estintore.
Tale attività ha l’obbiettivo di mantenere l’efficienza dell’estintore nel tempo, in conformità al prototipo autorizzato, attraverso una serie di controlli e sostituzioni dopo la rimozione completa dell’agente estinguente.
Durante la revisione, devono essere eseguiti:
- Esame interno dell’estintore per verificarne lo stato di conservazione.
- Controllo funzionale di tutte le parti.
- Verifica dei passaggi del gas ausiliario e dell’agente estinguente (tubi, raccordi, ugelli).
- Controllo delle ruote e dell’assale (se presenti).
- Sostituzione dei dispositivi di sicurezza contro sovrappressione (es. dischi di rottura).
- Sostituzione completa dell’agente estinguente, che non può essere riutilizzato.
- Sostituzione delle guarnizioni.
- Sostituzione della valvola erogatrice per estintori a CO₂.
- Rimontaggio dell’estintore in perfetto stato di efficienza.
Tutti i ricambi e l’agente estinguente devono essere conformi al prototipo autorizzato e dichiarati tali dal produttore.
Inoltre, la data della revisione (formato mm/aa) e il nome dell’azienda che l’ha effettuata devono essere applicati in modo indelebile sia all’interno che all’esterno dell’estintore (es. adesivo o collare).
È vietato punzonare il serbatoio o i componenti soggetti a pressione.
Gli agenti estinguenti sostituiti e i materiali di scarto devono essere smaltiti secondo la normativa ambientale vigente.
Su richiesta del cliente, l’azienda di manutenzione deve fornire evidenza documentale della corretta gestione dei rifiuti.
4.7 Collaudo
Il collaudo, secondo la norma UNI 9994-1:2024, è un’attività tecnica di prevenzione che deve essere eseguita da una persona competente, con lo scopo di verificare la stabilità e la sicurezza del serbatoio o della bombola dell’estintore, trattandosi di apparecchi a pressione.
Tale attività va eseguita quando:
- Deve essere effettuata entro la periodicità indicata nel prospetto 2 della norma UNI 9994-1:2024 (in base al tipo di estintore), salvo diverse indicazioni legislative.
- Include sempre anche le operazioni previste dalla revisione programmata (punto 4.6).
Il collaudo consiste in una prova idraulica della durata di 30 secondi alla pressione di prova (PT) indicata sul serbatoio. Durante tale prova non devono verificarsi:
- Perdite
- Trasudazioni
- Deformazioni
- Dilatazioni permanenti
Estintori con ammaccature o segni di corrosione non possono essere collaudati.
In base all’esito del collaudo si deve procedere secondo i seguenti punti:
- Se l’estintore non supera il collaudo, deve essere messo fuori servizio.
- Durante il collaudo, è obbligatoria la sostituzione della valvola erogatrice.
- La data del collaudo (mm/aa) e il nome dell’azienda che lo ha eseguito devono essere applicati in modo indelebile all’interno e all’esterno dell’estintore (es. adesivo o collare).
- È vietato punzonare il serbatoio o i componenti soggetti a pressione.
- Le bombole di azoto e CO₂ devono invece essere punzonate secondo le normative vigenti.
4.8 Manutenzione Straordinaria
La manutenzione straordinaria, come definita dalla norma UNI 9994-1:2024, è un intervento tecnico che deve essere eseguito da una persona competente e si attua al di fuori delle scadenze ordinarie previste per la manutenzione periodica.
È necessaria quando:
- Quando l’estintore è stato utilizzato, anche solo parzialmente.
- Quando viene rilevata una non conformità che compromette l’efficienza o la sicurezza dell’estintore.
È un intervento atto a ripristinare le condizioni di efficienza e sicurezza dell’estintore, riportandolo allo stato di “in esercizio”.
Affinché ciò avvenga è necessario effettuare la sostituzione integrale dell’agente estinguente, anche in caso di utilizzo parziale, ed eseguire dei controlli previsti dalla revisione programmata (punto 4.6), escludendo:
- la sostituzione dell’agente estinguente (già effettuata)
- il rimontaggio finale (se già eseguito)
inoltre, se l’estintore non è mai stato revisionato, la scadenza della revisione resta legata alla data di produzione, in caso contrario resta legata alla data dell’ultima revisione.
Quali sono le tempistiche delle operazioni da effettuare sugli estintori?
La periodicità massima di revisione e collaudo degli estintori espressa in mesi è:
- Estintori a polvere:
- Revisione: 60 mesi (5 anni)
- Collaudo: 120 mesi (10 anni)
- Estintori a biossido di carbonio (CO₂):
- Revisione: 60 mesi (5 anni)
- Collaudo: 120 mesi (10 anni)
- Estintori a idrocarburi alogenati:
- Revisione: 72 mesi (6 anni)
- Collaudo: 120 mesi (10 anni)
Per gli Estintori a base d’acqua a pressione permanente si applicano le seguenti scadenze:
- Solo acqua:
- Plastificato: revisione ogni 60 mesi (5 anni), previa verifica della plastificazione ogni 24 mesi (2 anni)
- Inox o alluminio: revisione ogni 60 mesi (5 anni)
- Acqua con additivi o fluorine free:
- Plastificato: revisione ogni 24 mesi (2 anni)
- Inox o alluminio: revisione ogni 48 mesi (4 anni)
- Additivo in cartuccia (separato dall’acqua):
- Plastificato: revisione ogni 60 mesi (5 anni)
- Inox o alluminio: revisione ogni 60 mesi (5 anni)
Per tutti gli estintori a base d’acqua a pressione permanente la scadenza per il collaudo corrisponde a:
- 72 mesi per i serbatoi plastificati (6 anni)
- 120 mesi per i serbatoi inox/alluminio (10 anni)
Per gli Estintori a base d’acqua a pressione ausiliaria si applicano le seguenti scadenze:
- Solo acqua:
- Plastificato: revisione ogni 60 mesi (5 anni), previa verifica della plastificazione ogni 24 mesi (2 anni)
- Inox o alluminio: revisione ogni 60 mesi (5 anni)
- Acqua con additivi o fluorine free:
- Plastificato: revisione ogni 24 mesi (5 anni)
- Inox o alluminio: revisione ogni 48 mesi (5 anni)
- Additivo in cartuccia (separato dall’acqua):
- Plastificato: revisione ogni 60 mesi (5 anni)
- Inox o alluminio: revisione ogni 60 mesi (5 anni)
Per tutti gli estintori a base d’acqua a pressione ausiliaria la scadenza per il collaudo corrisponde a:
- 72 mesi per i serbatoi plastificati (6 anni)
- 120 mesi per i serbatoi inox/alluminio (10 anni)
Quali sono gli estintori che non si può più effettuare la manutenzione?
(UNI 9994-1:2024, punto 6)
Tutti gli estintori che non possono essere sottoposti a manutenzione devono essere immediatamente dismessi secondo la normativa vigente, etichettati con la dicitura “ESTINTORE FUORI SERVIZIO”, e annotati come fuori servizio sul cartellino di manutenzione.
La persona responsabile deve essere informata della condizione dell’estintore, provvedere alla sostituzione dell’estintore non idoneo e garantire la messa in sicurezza di eventuali estintori potenzialmente pericolosi.
Gli estintori da considerarsi fuori servizio sono:
- Estintori non approvati, ad eccezione di quelli per fuochi di classe D.
- Estintori con segni di corrosione visibili.
- Estintori con ammaccature sul serbatoio.
- Estintori privi delle marcature previste dalla normativa vigente.
- Estintori per cui non sono più disponibili le parti di ricambio o gli agenti estinguenti.
- Estintori con componenti o agenti estinguenti non conformi al prototipo certificato.
- Estintori con marcature e iscrizioni illeggibili e non sostituibili.
- Estintori che devono essere ritirati dal mercato in base a disposizioni legislative nazionali o europee.
- Estintori privi del libretto d’uso e manutenzione e delle istruzioni del produttore, non più reperibili sul mercato.
- Estintori che hanno superato i 18 anni di vita.
Cartellino di manutenzione e documentazione da rilasciare (UNI 9994-1:2024, punto 8)
8.2 Cartellino di manutenzione
Il cartellino di manutenzione è un elemento fondamentale per la tracciabilità degli interventi effettuati su ciascun estintore.
Deve essere sostituito al momento del primo controllo iniziale da parte del nuovo manutentore, può essere riutilizzabile per più interventi e per più anni può essere realizzato su qualsiasi tipo di supporto (cartaceo, plastificato, adesivo, ecc.).
È obbligatorio riportare le seguenti informazioni:
- Numero di matricola o altro identificativo dell’estintore.
- Ragione sociale, indirizzo e altri dati dell’azienda incaricata o della persona competente.
- Tipo di estintore.
- Massa lorda dell’estintore.
- Carica nominale (quantità di agente estinguente).
- Tipo di fase effettuata (es. controllo periodico, revisione, collaudo).
- Data dell’intervento (formato mm/aa).
- Scadenza del prossimo controllo, se prevista da normative specifiche (es. ADR).
- Sigla, codice o punzone identificativo del manutentore.
8.3 Documento di manutenzione
Il documento di manutenzione è redatto dal manutentore e serve a certificare tutte le attività svolte sugli estintori, in conformità al punto 4.2 della norma UNI 9994-1:2024.
Esso deve essere consegnato al committente, che può allegarlo al registro delle manutenzioni, se previsto dalla normativa vigente. Inoltre, può essere digitale o cartaceo, purché conservato e accessibile.
Il documento deve riportare le seguenti informazioni:
- Azienda di manutenzione: ragione sociale, indirizzo, contatti.
- Manutentore: nome, codice identificativo o sigla.
- Committente e persona responsabile: nome, ruolo, contatti.
- Attività svolte (sorveglianza, controllo iniziale, controllo periodico, revisione, collaudo, manutenzione straordinaria).
- Anomalie riscontrate durante l’intervento.
- Interventi eseguiti per ripristinare l’efficienza.
- Ricambi utilizzati, conformi al prototipo autorizzato.
- Segnalazione di eventuali operazioni da eseguire successivamente.
8.4 Registro
la persona responsabile deve predisporre e mantenere aggiornato un registro delle manutenzioni degli estintori. Questo registro è uno strumento ufficiale e obbligatorio per la tracciabilità e la verifica delle attività svolte.
Il registro deve contenere tutti gli interventi di manutenzione effettuati sugli estintori (sorveglianza, controlli, revisioni, collaudi, manutenzioni straordinarie) e l’elenco degli estintori fuori servizio, con relativa segnalazione.
Inoltre, deve essere sempre presente presso l’attività e firmato dalla persona responsabile, che deve renderlo disponibile per l’autorità competente e per il manutentore.
Ogni intervento deve essere formalizzato allegando la copia del documento di manutenzione rilasciato dal manutentore.
Il registro può essere cartaceo o informatizzato, purché garantisca l’integrità dei dati, la tracciabilità e l’accessibilità in caso di ispezione
Contatti
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